La Corte di Cassazione “bacchetta" il Tribunale della Libertà

I tempi del processo si allungano. L'imputato non rinuncia ai propri diritti. I termini di custodia cautelare non possono essere "sospesi" a norma dell'art. 304 del codice di procedura penale

(Sentenza 38613/2019 – udienza dell’11.9.2019 – pubblicata il 18.9.2019) Con ordinanza depositata in cancelleria il 30 aprile 2019, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello presentato da S.O. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva negato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva ed aveva disposto la sospensione del termine di durata massima della custodia cautelare rilevando, tra l’altro, la sussistenza del presupposto di cui all’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. della complessità dell’istruzione dibattimentale in corso di svolgimento. Complessità dibattimentale dovuta ad una serie di circostanze, tra le quali la necessità di astensione e sostituzione del Presidente, della necessità di sostituire altro componente del collegio assente per infortunio sul lavoro, e della conseguente necessità, dovuta alla scelta legittima dell’imputato di opporsi alla rinnovazione mediante lettura degli atti già svolti, di rinnovare l’istruttoria dibattimentale sia con l’escussione dei testi dell’accusa già sentiti sia con lo svolgimento di una perizia trascrittiva di conversazione intercettata richiesta in corso di dibattimento. Contro tale ordinanza, propone ricorso per Cassazione l’imputato S.O.; la Suprema Corte rileva che a norma dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. i termini di durata massima della custodia cautelare possono essere «sospesi, quando si procede per taluno dei reati indicati dall’art. 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni». Di talché, l’ordinanza impugnata che ha confermato il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ritenendo che la «complessità del giudizio» potesse essere ricavata anche dagli «accadimenti succedutisi» e dal contestuale «atteggiamento dell’imputato», il quale, lungi dal consentire una rapida definizione del procedimento, aveva richiesto «un approfondimento dell’istruttoria dibattimentale, deve essere annullata senza rinvio e segue,  ex art. 306 cod. proc. pen., l’ordine di immediata scarcerazione dell’imputato se non detenuto per altra causa.

Amen.

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Photo by Claire Anderson