Purtroppo non è la prima volta e non sarà l'ultima. A distanza di vent'anni non si colmano quelli che vengono intesi come "vuoti legislativi". Che vuoti non sono. E il Codice si interpreta
Sentenza 38743/2019 pubblicata il 19.09.2019
Nell’ottobre 2018, durante il corso della prima udienza dibattimentale, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, il difensore di G.B.D.M. sollevava l’eccezione ai sensi dell’art. 550 c. 3 del Codice di Procedura Penale sul presupposto che per l’imputazione del reato di furto con strappo – previsto e punito dall’art. 624-bis del Codice Penale – fosse prevista l’udienza preliminare. All’esito dell’udienza, il Tribunale accoglieva l’eccezione e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la fissazione dell’udienza preliminare. Ricorreva, quindi, per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, «deducendo la violazione dell’art. 550 cod. [proc.] pen., secondo il quale si procede con decreto di citazione diretta a giudizio per il delitto di furto aggravato (probabilmente anche per quello “con strappo”), e l’abnormità del provvedimento impugnato». L’abnormità consistente in «un effetto di stallo o regressione processuale, non rimediabile». La Suprema Corte ha quindi ritenuto fondato il ricorso, sulla scorta di «pacifica giurisprudenza», la quale ritiene sostanzialmente ammissibile che pur non essendo il 624-bis c.p. previsto nell’elencazione dei reati per cui si procede a citazione diretta ex art. 550 c. 2 c.p.p., si debba comunque procedere in tal senso. Il ragionamento prende le mosse da una precedente sentenza della Corte (22256/2011) che si espresse in tal senso, e riprende il filo logico del tempo: «la mancata inserzione del furto ex art. 624-bis cod. pen. nell’art. 550 cod. proc. pen. derivava dalla sua introduzione successiva all’entrata in vigore del vigente codice di rito e, susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo, cui era possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 cod. pen. — contemplato dall’art. 550, comma secondo, lett. f), cod. proc. pen. – e il delitto di furto in abitazione risultavano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni». Pur essendo intervenute, nel 2017, modifiche ai minimi edittali per il furto in abitazione ed al furto con strappo, la Corte ritiene ed ha ritenuto che si debba continuare a procedere alla citazione diretta, sempre in «via interpretativa» dell’art. 550 c. 2 c.p.p.
È da ricordare che il codice di rito è entrato in vigore 24 ottobre 1989, che l’art. 624-bis c.p. è stato introdotto con la legge 128/2001. Se il «legislatore» avesse voluto che il 624-bis c.p. rientrasse tra quelli elencati al c.2 dell’art. 550 c.p.p., probabilmente, per quanto sbadato possa essere, ce l’avrebbe messo.
Ma siamo certamente troppo ottimisti.
Photo by Motoki Tonn