Il terzo trasportato può chiedere il risarcimento diretto solo se ...

La pronuncia ha origine dall’azione esercitata ex art. 141 del CdA da Tizio, Caio e Sempronio rispettivamente coniuge e figli di Mevia, deceduta a causa di un incidente stradale in cui il marito era il conducente del veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni; il marito, iure proprio, per la perdita della relazione con la defunta; tutti e tre gli attori,  iure hereditatis, per il danno non patrimoniale patito dalla madre. 

Il Tribunale di Milano condannò la società assicuratrice al risarcimento del coniuge per € 180.000 (iure proprio) – considerando il concorso di colpa di Mevia che non indossava le cinture di sicurezza – e  rigettò la domanda iure hereditatis motivando la decisione col decesso della signora a breve distanza di tempo dalla verificazione dell’incidente (?).

La società assicuratrice impugnò la sentenza sostenendo che non fosse applicabile l’art. 141 CdA e che, comunque, il conducente responsabile del sinistro non fosse risarcibile così come disciplinato dall’art. 129 CdA. La responsabilità del conducente – sostenne la compagnia – era pacifica e conclamata dalle risultanze degli atti e dalle dichiarazioni dello stesso il quale ammise di aver perso improvvisamente il controllo dell’autovettura che così era sbandata ed uscita di strada, con ciò cagionando la morte della propria moglie.

In secondo luogo, la compagnia sostenne che l’art. 141 CdA non fosse applicabile al caso di specie in quanto norma di natura eccezionale che ha lo scopo di agevolare l’indennizzo del terzo trasportato senza obbligarlo a dispendiose ricerche probatorie tese ad accertare di chi sia la responsabilità dell’incidente; che non fosse applicabile anche in ragione del fatto che non vi erano altri veicoli coinvolti nell’incidente risultando escluso il presupposto dell’azione, ossia la presenza di una pluralità di assicuratori. La corte d’appello accoglieva il gravame.

Ricorreva per Cassazione Tizio e resisteva con controricorso la compagnia assicuratrice.

All’esito della pubblica udienza, la terza sezione civile della Corte rimetteva il ricorso al Presidente per l’eventuale assegnazione alle SS.UU. Tale ordinanza rilevava un contrasto giurisprudenziale interno alla Terza Sezione Civile con riferimento all’applicabilità dell’art. 141 CdA in caso di sinistro in cui non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggi il trasportato deceduto. Contrasto tra diversi orientamenti espressi dalle pronunce 16477/2017 da un lato; 25033/2019 e 17963/2021 dall’altro.

La prima pronuncia affermava il principio di diritto secondo cui «la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato» con ciò prescindendo dalla (potenziale) ripartizione della responsabilità tra i diversi conducenti dei veicoli coinvolti, argomentando che «a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l’integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo».

La seconda pronuncia affermava invece  il principio di diritto secondo cui «la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli», non ritenendo necessario che tra i veicoli coinvolti avvenga una collisione.

L’ultima e più recente pronuncia affermava il principio di diritto secondo cui «l’esigenza di tutela rafforzata del trasportato posta alla base dell’art. 141 cod. ass. emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell’assicurazione del vettore a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito, mentre nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l’esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall’art. 141».

Pur non essendo chiaro e lampante il contrasto giurisprudenziale, trattandosi di fattispecie peculiarmente diverse, appare tuttavia evidente – sullo sfondo – la contraddizione coi principi generali che escludono in radice la possibilità che il responsabile (colposo) di un sinistro (illecito) possa beneficiare di un risarcimento per i danni che egli stesso ha procurato. Così, l’art. 2043 del codice sostanziale prevede che il danno ingiusto cagionato (ad altri) d ebba essere risarcito dall’autore del danno stesso.

Le SS.UU. hanno risolto il contrasto seguendo – inizialmente – un tortuoso percorso, per poi puntellare la decisione con l’ausilio dell’art. 12 delle preleggi, secondo il quale, come noto, dispone che per l’interpretazione della norma si «deve tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore». Il tenore letterale dell’art. 141 CdS (“a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”), da questo punto di vista, lascia poco spazio a divagazioni, dovendo ritenersi essenziale il coinvolgimento di una pluralità di veicoli affinché lo stesso possa trovare applicazione. A rafforzare l’esigenza di una lettura così orientata, l’art. 141 CdS prevede anche una pluralità di assicurazioni. L’ammissibilità dell’azione ex art. 141 CdS a favore del trasportato in caso di sinistro che vede coinvolto un solo veicolo costituirebbe una forzatura ingiustificata. È quindi necessario che nell’incidente siano coinvolti almeno due veicoli e di almeno due distinti enti assicurativi. Ciò si verifica anche nel caso in cui uno dei due veicoli non venga identificato poiché l”eventuale azione di rivalsa potrebbe essere esercitata nei confronti dell’impresa assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 150 CdS. La disciplina dell’art. 141 CdS ha carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica; pertanto troverà (potrà trovare) applicazione solo a favore del danneggiato trasportato e non anche a favore dei danni subìti iure proprio dai congiunti del trasportato. Diversa, invece, alla luce di quanto evidenziato, potrà (dovrà) essere la sorte la domanda di risarcimento azionata iure hereditatis

Le SS.UU. concludono formulando il seguente principio di diritto: «“l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile; nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile» rigettando il ricorso di Tizio e compensando le spese di lite.