Con la sentenza n.ro 37194/2019 pubblicata il 5 Settembre 2019, la Corte di Cassazione «in accoglimento del ricorso della parte civile, annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile, agli effetti penali, il ricorso promosso dal Pubblico ministero.». La Corte d’Appello di Milano aveva assolto Emilio Fede dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver concorso in qualità di extraneus con l’imprenditore Mora Dario Gabriele detto Lele, dichiarato fallito nell’Aprile 2011, nella distrazione di somme di denaro corrisposte da Silvio Berlusconi pari ad euro 2.750.000, di cui euro 1.100.000 finiti nella personale disponibilità dell’imputato. Alla base delle motivazioni dell’assoluzione della Corte d’Appello vi era la mancanza della prova della conoscenza da parte del noto giornalista circa la qualità di imprenditore di Lele Mora. La Corte distrettuale, nel tirare le fila del proprio ragionamento, a pagina 16 osserva: «Insomma nel registro probatorio c’è un elemento non indispensabile (sebbene la consapevolezza dello stato di insolvenza costituisca un indice inequivocabile del dolo del concorrente che alla distrazione abbia prestato il proprio consenso, giacché tale consapevolezza contiene – senza necessità di prova ulteriore – la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi della massa), ma difetta la prova della conoscenza da parte dell’extraneus circa la qualità soggettiva dell’intraneus [il Mora]». Nella motivazione vi è una «frattura logica» che è stata denunciata dalla parte civile nelle motivazioni del proprio ricorso e riconosciuta dalla Suprema Corte: «Invero le due proposizioni, in cui si struttura il citato fondamentale passaggio argomentativo, si pongono in evidente contrasto tra loro: affermare che il registro probatorio copre la consapevolezza, da parte di Fede, dello stato di insolvenza che a sua volta contiene – senza necessità di prova ulteriore – la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi della massa, significa riconoscere, non negare, che Fede abbia avuto contezza della qualità di imprenditore di Mora, altrimenti l’imputato non avrebbe mai potuto prefigurarsi quella pericolosità per la “massa” che la stessa Corte afferma sia stata dimostrata. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il ricorso proposto dal Pubblico ministero va dichiarato inammissibile, agli effetti penali. Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.». 

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photo By RaminusFalconOwn work, CC BY-SA 3.0, Link