Condannato definitivamente per evasione nel 2007. Nel 2009 viene assolto definitivamente dal reato costituente titolo per la misura coercitiva violata. La condanna per evasione resta

Leggendo le motivazioni della Suprema Corte, vien da pensare che non sarebbe bastata nemmeno la sospensione del procedimento per evasione in attesa della definizione dell’altro – relativo al reato costituente titolo per a misura coercitiva. I princìpi che reggono il nostro sistema penale, se applicati «parzialmente», portano a storture che hanno dell’inverosimile. Il Signor M.S.G. era stato condannato, per evasione dagli arresti domiciliari, dal Tribunale di Paola – con sentenza divenuta irrevocabile il 12.07.2007 – e successivamente assolto definitivamente dal reato presupposto costituente titolo per la misura coercitiva violata, nel 2009. Con la Sentenza 39828/2019 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da M.S.G. – condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende – avverso l’Ordinanza della Corte di Appello di Salerno, che a sua volta aveva respinto la richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Paola, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 385 del Codice Penale e dell’art. 630 del Codice di Procedura Penale per contrasto col principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento di cui all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non è previsto  che siano suscettibili di revisione – al pari di quanto avviene per le violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione personale revocate con efficacia ex tunc – le sentenze di condanna divenute irrevocabili per il delitto di evasione, nell’ipotesi di sopravvenuto proscioglimento per il reato con riferimento al quale era stata disposta la misura violata. La Corte di Appello di Salerno dichiarava inammissibile la richiesta «sull’assunto che la legalità della misura cautelare doveva verificarsi con riguardo al momento della violazione della stessa, non rilevando gli esiti del giudizio di merito in ordine al reato per il quale essa era stata disposta». La Cassazione, considerando in diritto, chiarisce che il M.S.G. «nel momento in cui ebbe ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari, era sottoposto alla misura cautelare sulla base di un provvedimento legalmente emesso e pienamente valido. Ciò comportava da parte sua l’obbligo di non allontanarsi da quel luogo e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate nel provvedimento dispositivo della misura per non incorrere nella sanzione prevista dalla norma incriminatrice di cui all’art. 385 cod. pen. Il fatto che – in epoca successiva all’allontanamento dal luogo dell’arresto domiciliare – tale misura sia risultata priva di giustificazione in conseguenza dell’assoluzione dell’imputato non priva la condotta di quest’ultimo del carattere di illiceità penale». Prosegue spiegando che «la dedotta questione di legittimità costituzionale, diretta ad allargare l’area della revisione, mezzo straordinario d’impugnazione che consente eccezionalmente e nei soli casi tassativamente previsti di rimuovere gli effetti del giudicato per esigenze di giustizia sostanziale, risulta pertanto manifestamente infondata».

Amen.

Resterebbe da capire quale altra potrebbe essere la «esigenza di giustizia sostanziale».

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Photo by lucas Favre