quasi goal quasi vinto quasi flagranza signifca che non è goal che non hai vinto che non c'è flagranza
quasi goal quasi vinto quasi flagranza signifca che non è goal che non hai vinto che non c'è flagranza

Quando è quasi goal, quando hai quasi vinto, quando è quasi flagranza ... vuol dire che non hai segnato, che non hai vinto, che non c'è flagranza. Almeno, in italiano

Che cosa sia la «quasi flagranza» è questione estremamente controversa. A dispetto di numerose sentenze “interpretative” della Corte di Cassazione – anche a Sezioni Unite – il concetto resta sfumato. Non è tanto il fatto che esista la “quasi flagranza” – o che si ritenga che esista – normata dall’art. 382 c.p.p., quanto l’interpretazione che ne viene data, spesso sconfinante nell’assurdo. Per meglio darne conto, riportiamo il testo del primo comma dell’art. 382 c.p.p.: «E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima». Ad una prima lettura, sembrerebbe tutto chiaro. Poi, invece, succede che – nelle aule di tribunale – ci si accapigli su ogni parola a partire da quelle successive a «ovvero, subito dopo il reato …». Con risultati spesso sorprendenti, per non dire stupefacenti. Noi vorremmo tanto imparare … ma – più per nostra difficoltà oggettiva che non per la confusione generata nel tentativo di spiegare l’inspiegabile – facciamo veramente fatica. Nel caso di specie (Sentenza 38736/2019 – udienza del 06.06.2019 – pubblicata il 19.09.2019) il Procuratore della Repubblica di Tivoli ricorre contro l’Ordinanza del Tribunale che non aveva convalidato l’arresto in flagranza di reato (quasi-flagranza, in realtà), di Tizia e Caio che si erano ipoteticamente macchiati del reato di tentato furto aggravato, ritenendo – il Tribunale – che non si trattasse di «flagranza» (o quasi-flagranza) in ragione dell’inseguimento e dell’identificazione degli indiziati solo successivamente all’indicazione degli stessi da parte della persona offesa dal reato. Cioè a dire: la polizia li può inseguire ed identificare … ma  non deve averglielo detto nessuno. Il motivo di ricorso del Procuratore era stato sostanzialmente uno: sarebbe stato opportuno convalidare l’arresto di Tizia e Caio perché la flagranza (quasi-flagranza) si sarebbe dovuta desumere dal «rinvenimento di cose o tracce del reato, erroneamente trascurato dal Tribunale» senza badare al fatto che l’indicazione sul chi e dove inseguire fosse stata offerta dalla persona offesa e la polizia avesse precedentemente contezza del furto perpetrato oppure no. A spiegar come destreggiarsi tra tutte le trappole tese dal legislatore con la stesura dell’art. 382 c.p.p. (legislatore birichino!), ci ha provato anche la Suprema Corte a Sezioni Unite: innanzi tutto ci chiarisce che «è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato». Diverso, invece, quando «l’arresto sia operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato». In quel caso, l’arresto in flagranza (quasi-flagranza) è da ritenersi legittimo. Per meglio dire, affinché sia integrata l’ipotesi della «c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non [si] richiede – a differenza del caso dell’inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato».

Tutto chiaro, no? Cioè: se l’indiziato non è inseguito ma solo “sorpreso” con “cose o tracce” del reato … non è necessario avere la percezione diretta della commissione del reato … ma … che appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima !!! 

In soldoni: «è principio consolidato in giurisprudenza che, ai fini della quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del “reo” con cose o tracce del reato non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima”, locuzione dal significato analogo a quella (“poco prima”) utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa». È stato infatti «ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto […] sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un’autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina». Dove sia rinvenibile la distanza temporale (e spaziale) di un «immediatamente prima» nel lasso di tempo intercorso in «poche ore» e in «città vicina» è – quantomeno – misterioso. Soprattutto se si spendono fiumi di parole per spiegarlo. 

Sia come sia, il ricorso del Procuratore è stato accolto e l’ordinanza del Tribunale annullata senza rinvio. Salvo poi puntualizzare che «essendo il ricorso finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di P.G. in relazione ad una fase processuale ormai conclusa» … 

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Photo by Andy Hall