11.09.2019 – L’infermiera trevigiana che era stata rinviata a giudizio per non aver somministrato i vaccini obbligatori ad oltre 7.000 bambini nel periodo dal 2009 al 2016, accusata dei delitti di cui agli artt. 314, 328, 479 e 480 c.p. (Peculato; Rifiuto d’atti d’ufficio – Omissione; Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici; falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), aveva proposto ricorso per Cassazione, chiedendo la rimessione del processo (spostamento della competenza per territorio) ritenendo compromessa l’imparzialità dell’intero ufficio giudicante, adducendo sei motivi, tra i quali: grave situazione locale, che può porre in pericolo, in modo concreto, quella libertà di giudizio dell’organo decidente complessivamente inteso, a causa della mancanza di serenità sulla base dei seguenti indicatori: a) il numero dei soggetti coinvolti, stimati in circa 14.000, tra bambini, loro genitori ed altri parenti; b) la delicatezza dei soggetti e dei beni in discussione, trattandosi della salute di bambini; c) la campagna di denigrazione avviata contro l’imputata, sia sugli organi di stampa locali che sulle piattaforme social. La Corte di Cassazione (sentenza 37519/2019) ha dichiarato inammissibile il ricorso considerando che per «grave situazione locale» deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale che faccia reputare “inequivocabilmente» sussistente il pericolo della non imparzialità del giudice inteso come «ufficio giudiziario». Tale pericolo non appare sussistente sol perché vi è una molteplicità di soggetti interessati al processo (oltre 14.000 tra bambini, loro genitori ed altri parenti) e per la delicatezza dei temi in esso trattati. Dichiara, quindi, inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Il processo inizierà il 24 Settembre.

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